- Posted By: nicola.ferrara
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Circ. n. 44
Cernusco S/N, 16 novembre 2021
A TUTTO IL PERSONALE
CERNUSCO-MELZO
Oggetto: Disposizioni normative relative alla gestione dei casi covid.
A fronte delle criticità riemergenti nell’attuale fase pandemica, si ritiene opportuno presentare alla comunità professionale il quadro sintetico dell’attuale assetto dispositivo, risultante dal coordinamento delle diverse fonti, aggiornato ad oggi.
A. In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, che ha frequentato nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi o l’esecuzione del tampone positivo (se il caso è asintomatico) la Dirigenza (DS/Referente covid):
1 - individua i «contatti scolastici»,
I contatti devono essere identificati fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID-19.
Sono contatti scolastici:
- i compagni di classe del caso positivo
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi o l’esecuzione del tampone positivo,
2 - sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i “contatti scolastici”, ponendoli in DAD (v. sotto)
3 - trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dall’ATS fornendo così le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire (salva diversa indicazione da parte del DdP).
4 – informa ATS della presenza del caso positivo a scuola e dei «contatti scolastici» individuati
B. EFFETTUAZIONE TAMPONE. In presenza di un caso di positività in un alunno o insegnante,
GLI ALUNNI della stessa classe non vengono posti in quarantena a patto che si sottopongano a due tamponi (antigenici o molecolari): la classe è posta in sorveglianza attiva ed esegue un tampone al tempo 0 [indicativamente entro 48 ore dalla consegna dell’attestazione di sorveglianza con testing]e tempo 5 (5 giorni dopo la data del primo tampone).
- I contatti, a seguito di tale comunicazione, non frequenteranno la scuola fino ad esecuzione del primo tampone al tempo 0 con esito negativo e riprenderanno la scuola solo avendo esibito alla stessa l’avviso di sorveglianza con allegato l’esito negativo del tampone (molecolare o antigenico).
- Dopo 5 giorni dalla data del tampone T0 per continuare la frequenza dovrà essere presentato referto negativo del secondo tampone di sorveglianza (T5). Anche in questo caso, in attesa dell’esito del test, l’alunno dovrà nuovamente sospendere la frequenza scolastica
Durante la frequenza in sorveglianza il gruppo classe dovrà attenersi in modo scrupoloso alle misure comportamentali ed igieniche per il contenimento del contagio.
GLI INSEGNANTI contatti del caso vanno in quarantena se non vaccinati o ex casi Covid guariti da più di 6 mesi. Se vaccinati o guariti da meno di 6 mesi, gli insegnanti non vengono posti in quarantena solo se si sottopongono, come gli alunni, a sorveglianza con tamponi al tempo 0 e 5.
In presenza di un secondo caso in un alunno o insegnante gli alunni e gli insegnanti vanno in quarantena se non vaccinati o ex casi Covid guariti da più di 6 mesi. Se vaccinati o guariti da meno di 6 mesi, non vengono posti in quarantena solo se si sottopongono a sorveglianza con tamponi al tempo 0 e 5. |
In presenza di un terzo caso tra insegnanti o alunni, tutti i contatti (alunni e insegnanti) vanno in quarantena, indipendentemente dal proprio stato vaccinale. |
I soggetti (studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test.
E’ loro richiesto, in modo responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, …….) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.
I contatti che non intendono eseguire entrambi i tamponi di sorveglianza T0 e T5 saranno soggetti alle misure di quarantena previste dalla Circolare Ministeriale n.36254 dell’11/08/21. [v. sotto]
I tamponi di sorveglianza possono essere eseguiti gratuitamente (a carico del SSR) presso i centri indicati al link riportato nella “attestazione di sorveglianza con testing”. Non potranno essere considerati validi i tamponi eseguiti in auto somministrazione, mentre resta facoltà della famiglia effettuare i test, con oneri a proprio carico, presso le Farmacie e gli altri punti tampone autorizzati (disponibili sul sito di ATS Milano al seguente link https://www.ats-milano.it/Portale/Notizie/novusact/viewarticle/articleid/3453 ) |
C. ESITO DEL TAMPONE
- (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal DS
Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola (ma solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP).
Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. V. sotto.
Il DS sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi.
- (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0
Se il risultato è positivo: v.sopra
Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone.
D. ISOLAMENTO, QUARANTENA, RIENTRO
1. L’alunno/a/operatore scolastico positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 10 giorni dal riscontro della positività, purché siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare. L’esito negativo del tampone conclude l’isolamento.
In caso di persistenza della positività,
* studente: l’isolamento si conclude dopo 21 giorni dall’effettuazione del primo tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi [tranne nel caso di variante beta comunicata da ATS:, in cui è sempre necessario un tampone naso faringeo molecolare negativo per concludere l’isolamento].
Per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Pediatra o Medico curante.
* operatore scolastico : il test può essere ripetuto, indicativamente ogni 7 gg.
La riammissione al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del tampone.
Per il rientro a scuola l’operatore dovrà inoltrare al Medico competente, ove nominato, o al datore di lavoro l’esito negativo del tampone.
2. L’alunno/operatore scolastico in quarantena
NB 1 : Riguarda anche alunni/operatore scolastico contatto stretto di caso Covid al di fuori dell’ambito scolastico (es: in famiglia); per gli alunni la famiglia deve comunicarlo alla scuola. In tale caso, i compagni di classe e gli altri operatori della scuola non sono soggetti a provvedimenti e pertanto potranno continuare la frequenza scolastica.
NB 2 : I famigliari/conviventi del contatto non sono soggetti a provvedimenti di quarantena.
Periodo di quarantena : 7 giorni per i vaccinati /10 giorni per i non vaccinati (dopo la data dell’ultimo contatto con il caso Covid 19).
Trascorso tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un tampone naso-faringeo molecolare o antigenico. Il rientro a scuola potrà avvenire presentando il provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS o il referto dell’esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare (unito al certificato di vaccinazione anti Covid-19, per i vaccinati).
Resta nelle facoltà di ATS assumere altre misure o diversi provvedimenti in base all’analisi del rischio di specifiche situazioni.
SICUREZZA CORONAVIRUS Per tutte le info sicurezza coronavirus si rinvia ai documenti sulla pagina del Sito dedicata https://old.ipsiacernusco.edu.it/node/1360
Si segnala altresì la specifica sezione del Sito “Covid & scuola: cosa fare se....” al link: https://old.ipsiacernusco.edu.it/node/1438[non ancora totalmente aggiornato] |
Nicola Ferrara
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993