Nuove disposizioni normative in materia di obbligo vaccinale del personale scolastico

Circ.  n.1quinqies

 

Cernusco  S/N,  30 novembre 2021

A TUTTO IL PERSONALE

CERNUSCO-MELZO

 

Oggetto: Nuove disposizioni normative in materia di obbligo vaccinale del personale scolastico

 

Si evidenziano e sintetizzano qui a seguire, a beneficio del personale scolastico, le disposizioni del D.L. 26 novembre 2021 n 172, in materia di obbligo vaccinale scolastico.

 

Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale si applica anche al personale scolastico.

L’obbligo comprende il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della dose di richiamo.

Esso è da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 [entro 9 mesi, e non prima di 5,  dal  completamento  del  ciclo primario].

 

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative degli obbligati.

Il DS garantisce il rispetto dell'obbligo.

-    Verifica l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie;

-  Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, invita, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione [oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale], ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito.

In tale ultimo caso, il DS invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

-  In caso di mancata presentazione della documentazione, accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne da immediata comunicazione scritta all'interessato.

 

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Il DS provvede alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.

Lo svolgimento dell'attivita' lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale (vale a dire l’ingresso a scuola senza vaccinazione) e' punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro.

 

PERTANTO:

 

Obbligo al 15 dicembre non vuol dire che a quella data tutto il personale dovrà avere prima, seconda e terza dose.

 

Il personale che ha già completato il percorso primario dovrà completarlo con l’assunzione della  terza dose secondo i tempi previsti dal Ministero della Salute ed comunque entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 [a partire dal quinto mese, ed entro il nono dal completamento del ciclo primario]. 

 

Il personale non ancora vaccinato può invece :

  • avviare autonomamente il percorso vaccinale, prenotando la prima dose [scelta consigliata]
  • attendere l’invito da parte del DS a produrre  – entro cinque giorni – la  documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa o comunque l’insussistenza dell’obbligo (ad es. per i guariti ancora in periodo di validità del certificato), o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale; o infine presentare la richiesta di avvio della vaccinazione (quest’ultima dovrà essere eseguita entro venti giorni dall’invito). Quindi , il docente che prenota la prima dose di vaccino con appuntamento dopo il 15 dicembre potrà lavorare, ma in attesa della vaccinazione e del green pass dovrà effettuare il tampone ogni 48 ore (e sarà invitato dal DS a produrre idonea documentazione di avvio/conclusione del percorso.

 

Sulla base di quanto precede, nei prossimi giorni la Dirigenza procederà agli accertamenti richiesti, le cui modalità saranno comunicate con apposita circolare [non inviare alcunché autonomamente].

Si consiglia il personale di attivarsi nei termini richiesti dalla normativa suddetta, precostituiendo la documentazione necessaria allo scopo.

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico

                                                                                                          Nicola Ferrara

                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico: 
2021/22
Riferimento ufficiale: 
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