Indicazioni circa divieti, pericoli e cautele nell’uso di device personali a scuola.

Circ.  n. 51   

 

Cernusco  S/N,  18 novembre 2019

 

AGLI STUDENTI

A TUTTO IL PERSONALE

CERNUSCO-MELZO

 

Oggetto: Indicazioni circa divieti, pericoli e cautele nell’uso di device personali a scuola.

 

Sulle tematiche di questa comunicazione, i docenti sono invitati ad avviare una riflessione con gli allievi, a partire proprio dalla sua lettura in classe.

 

Si avverte un atteggiamento ed un uso a volte molto disinvolto dei device digitali, frutto senz’altro anche della pervasività delle tecnologie elettroniche, e dell’inesperienza degli utenti, in particolare di quelli più giovani; ma anche della mancata conoscenza da parte loro (e degli adulti) di importanti specifici aspetti legali connessi al loro utilizzo scorretto, di solito poco noti.

 

Le presenti informazioni vogliono contribuire in tal senso, anche perché come noto “l’ignoranza della legge non scusa”,  e non potrà mai essere invocata dal responsabile a sua discolpa.

 

Da un punto di vista legale, si ricorda allora che :

  • Acquisire possesso non autorizzato di “dati” altrui (in part., dati digitali: immagini, audio, video); ad es. entrando negli archivi digitali degli smartphone altrui;
  • effettuare riprese di immagini, audio, video, non autorizzati;
  • diffondere tali “dati”, in particolare per via elettronica;

è vietato dalla legge, da chiunque provenga, e ai danni di chiunque avvenga  –studenti o personale scolastico.

Ulteriore e particolare gravità costituiscono : la minore età del danneggiato, l’utilizzo della rete internet della divulgazione (soprattutto via social: wa, fb….), lo scopo di nuocere della diffusione, la specifica capacità lesiva delle immagini, l’alterazione delle immagini a scopo offensivo.

 

Quanto sopra costituisce:

  • illecito civile, fonte di risarcimento danni (usualmente, a carico delle famiglie) ;
  • reato penalmente perseguibile (del soggetto, anche minorenne, che ha commesso il fatto) :trattamento illecito di dati” e “diffamazione aggravata”; quando non fattispecie ancora più gravi (per es. reati legati alla diffusione di immagini con contenuto sessuale, pornografico, etc.). Si ricordi altresì che, in caso di procedimento penale, la polizia postale sarebbe in grado di ricostruire i flussi di dati in entrata/in uscita via rete internet da un device digitale.
  • gravi infrazioni disciplinari del regolamento scolastico

A quest’ultimo proposito, a prescindere dall’attivazione di iniziative in sede giudiziale, comportamenti lesivi saranno sanzionati con sospensioni, come prevede il regolamento:

  • Da sei a quindici giorni di sospensione per il solo fatto di effettuare riprese di immagini o audio/video non autorizzati;
  • Quindici o anche più giorni (potenzialmente fino a chiusura dell’anno scolastico per i casi più gravi di diffusione di immagini a scopo di mortificazione, dileggio, cyberbulllismo….)

Si ricorda anche che le assenze causate da sospensioni disciplinari cono conteggiate ai fini del computo massimo di assenze (264 ore) superato il quale lo studente non è ammesso allo scrutinio finale, ed è quindi automaticamente bocciato (così come nel caso del “5 in condotta” per le infrazioni più gravi).

 

Ma anche a prescindere da tali aspetti legali, da un punto di vista sociale e morale si invitano tutti –i giovani in particolare- a riflettere sul particolare disvalore di un utilizzo degli strumenti digitali a danni del nostro prossimo; sul danno gravissimo che si può arrecargli; e anche sulla connotazione di particolare spregevolezza che ricadrebbe sull’autore delle violazioni più gravi (quand’anche per qualsiasi motivo formalmente impunite). Ciò, dal punto di vista del responsabile.

 

Dal punto di vista delle potenziali vittime (cioè tutti noi che utilizziamo strumenti digitali), occorre avere ben presente i rischi derivanti da un uso poco accorto di tali tecnlologie, e adottare comportamenti e cautele conseguenti.

Ad es. : evitare di tenere immagini di cui vorremmo scongiurare la diffusione alla portata di soggetti terzi (ad es. sullo smrtph. senza psw di accesso…); non inviare immagini digitali che riteniamo riservatissime a soggetti terzi che potrebbero, anche a distanza di tempo, attuarne una diffusione non desiderata; e tantomeno farlo via social (“nulla si cancella dalla rete”, e non possiamo avere certezze assolute sul rispetto della nostra riservatezza, quando l’immagine esce dal nostro possesso).      

Anche su questo, si sollecita l’essenziale contributo educativo delle famiglie.

 

 

A maggior ragione, anche in relazione a quanto precede, si ricorda agli studenti il divieto di utilizzo dello smartphone durante le lezioni, salvo specifica autorizzazione del docente, per uso didattico.

Il suo uso reiterato, e a maggior ragione, in questi casi, il rifiuto di consegnarlo al docente che richieda di tenerlo in custodia, sono sanzionati disciplinarmente.

 

 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico

                                                                                                               Prof. Nicola Ferrara

                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

 

 

Anno Scolastico: 
2019/20
Riferimento ufficiale: 
circ. 51
amministrazione trasparente: